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La detrazione/deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Le misure agevolative di cui sopra non sono cumulabili con i benefici fiscali contenuti in altre disposizioni. Il donatore pertanto non può usufruire per la medesima liberalità di più agevolazioni fiscali.